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Spagna: la Corte Costituzionale obbliga la fraternità cattolica maschile ad ammettere una donna

La Corte Costituzionale ( TC) spagnola ha stabilito che la mancata ammissione di una donna a una confraternita maschile cattolica viola il principio giuridico della non discriminazione, basata sul genere e il diritto di associazione.

Procesion Magna in La Laguna 35

Foto: Wikipedia

Redazione (05/11/2024 16:01, Gaudium Press) María Teresita Laborda Sanz aveva chiesto nel 2008 di essere inserita nella Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, un’associazione pubblica di fedeli fondata nel 1545 a Tenerife, nelle Isole Canarie, in Spagna.

Lo statuto dell’organizzazione afferma, nel suo primo articolo, che è “un’associazione religiosa di gentiluomini, costituita per promuovere tra i suoi membri una vita cristiana più perfetta, l’esercizio di opere di pietà evangelica e l’aumento della devozione e dell’adorazione della Sacra Immagine di Nostro Signore Crocifisso”, motivo per cui la richiesta è stata respinta.

Nel 2021, la Corte Suprema ha stabilito che la signora Laborda non aveva subito alcuna discriminazione, sostenendo che “considerando gli obiettivi religiosi di Esclavitud, questa non occupava una posizione dominante nella sfera economica, professionale o lavorativa, per cui non si poteva arrecare alcun danno alla richiedente, che poteva creare una nuova associazione religiosa con gli stessi obiettivi”.

Recentemente, la Corte Costituzionale (TC) ha stabilito che il contenuto del primo articolo dello statuto della confraternita “non può essere oggetto di tutela da parte dell’autonomia religiosa di tale associazione, in quanto il divieto per le donne di aderire all’associazione non si basa su alcun motivo di natura religiosa o morale”.

“Non essendo in discussione i requisiti di libertà religiosa e il principio di neutralità religiosa“, come stabilito dall’articolo 16 della Costituzione spagnola (CE), il TC ritiene che ‘sebbene un’associazione privata abbia il diritto di scegliere liberamente i propri membri (articolo 22 CE), questa prerogativa non può tradursi in una discriminazione basata sul sesso quando l’associazione occupa una posizione ’privilegiata‘ o ’dominante’ nel campo economico, culturale, sociale o professionale”.

Tuttavia, la Corte delle Garanzie Costituzionali sostiene che “sebbene le attività svolte, e dalle quali la ricorrente è esclusa, costituiscano atti di culto religioso e slegati da qualsiasi connotazione economica, professionale o lavorativa, ciò non esclude che tali atti possano avere anche una proiezione sociale o culturale, dato che cultura e religione, essendo elementi distinti, non sono compartimenti stagni, e un gran numero di manifestazioni religiose in Spagna fanno parte della storia e della cultura sociale del nostro Paese”.

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La TC ha concluso che il richiedente “non ha alcuna possibilità di svolgere la stessa attività di venerazione di quell’immagine (Sacra Immagine di Cristo di La Laguna, risalente alla fine del XVI secolo e una delle più venerate dell’isola di Tenerife) in un’altra confraternita o sorellanza del comune”.

Rafael Palomino, professore di Diritto Ecclesiastico dello Stato presso l’Università Complutense di Madrid, ha espresso la sua indignazione per la decisione del TC in un commento pubblicato sul suo profilo professionale di Linkedin: “Cosa significa che non può svolgere la stessa attività di venerazione? Che la richiedente crei un’altra confraternita, un’altra associazione, un’altra religione, se vuole!”.

La decisione del TC non è stata presa all’unanimità dai sei magistrati.

Con informazioni di ACI Prensa

 

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