Motu Proprio di Leone XIV per le Chiese orientali
Papa Leone XIV rafforza l’autonomia delle Chiese cattoliche orientali con il Motu Proprio «Mutua Concordia». Il documento modifica i canoni 106 e 126 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali e attribuisce al Sinodo dei Vescovi la facoltà, mediante «una procedura ordinata», di destituire dal proprio incarico un Patriarca qualora, per motivi gravi, il suo rapporto con il Sinodo risulti irrimediabilmente compromesso.
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Foto: Vatican News
Redazione (29/08/2026 17:28, Gaudium Press) Questo sabato, 29 agosto, Papa Leone XIV ha pubblicato la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio intitolata Mutua Concordia, con la quale modifica i canoni 106 e 126 del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO), il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Il documento, disponibile sul sito ufficiale del Vaticano, mira a tutelare l’armonia sinodale e a rafforzare l’autonomia interna delle Chiese orientali cattoliche sui iuris, in particolare quelle patriarcali e, per analogia, quelle arcivescovili maggiori.
Un Motu Proprio è un decreto papale emanato di propria iniziativa dal Sommo Pontefice, avente forza di legge per la Chiesa universale o per settori specifici. Spesso utilizzato per adeguare il diritto canonico o riorganizzare le strutture ecclesiali, questo documento di Leone XIV risponde alle richieste di numerosi vescovi orientali e si inserisce nella tradizione ecclesiologica della sinodalità orientale.
Fondamenti teologici ed ecclesiologici
Nel testo, il Papa sottolinea che la «reciproca concordia» tra il Pater et Caput (Padre e Capo) di una Chiesa orientale sui iuris e gli altri vescovi che compongono il Sinodo dei Vescovi costituisce l’anima della comunione della gerarchia ecclesiastica orientale. Il Sinodo è il luogo originario dell’elezione del Patriarca, il che implica una vocazione intrinseca alla collegialità nell’esercizio del suo ministero primaziale, radicata in un’antica e ammirevole tradizione.
Leone XIV osserva che, nelle Chiese cattoliche patriarcali e nelle arcivescovili maggiori, tale sinodalità deve essere costantemente ricercata e alimentata nel contesto di una responsabilità comune. Sebbene il Patriarca sia costitutivamente il Primo — e non semplicemente il presidente dell’assemblea episcopale —, il suo ministero non può essere compreso indipendentemente dalla comunione con il Sinodo. Quando il vincolo sacro tra il Patriarca e gli altri vescovi viene irrimediabilmente compromesso, si configura una grave ferita che richiede un rimedio, come hanno sollecitato anche diversi prelati orientali.
Il Papa sottolinea che la misura è in armonia con la tradizione sinodale orientale e tiene conto delle relazioni ecumeniche con le Chiese ortodosse, la cui concezione giuridica e pratica valorizza in modo più marcato la guida collegiale. La riserva dell’assenso del Vescovo di Roma alle decisioni sinodali è presentata come garanzia contro influenze indebite, interne o esterne.
Le nuove disposizioni canoniche
Modifica del canone 106
Viene inserito un nuovo paragrafo (§ 3) dopo il § 2: qualora il Patriarca ometta di adempiere agli obblighi previsti dal codice stesso, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale può essere legittimamente convocato dal vescovo più anziano per ordinazione episcopale che abbia diritto di voto. Se anche quest’ultimo ometta di procedere alla convocazione, la facoltà passa successivamente agli altri vescovi più anziani per ordinazione episcopale, disponibili e aventi diritto di voto.
Modifica del canone 126
Il canone assume la seguente formulazione principale:
– § 1: La Sede patriarcale diventa vacante con la morte o con la rinuncia del Patriarca.
– § 2: Spetta al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale accettare la rinuncia del Patriarca, previa consultazione del Romano Pontefice, a meno che il Patriarca non si sia rivolto direttamente a lui.
– § 3: Per motivo grave, riconosciuto come tale dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale (convocato ai sensi dei canoni 106 § 1, n. 3, e 108 § 3), lo stesso Sinodo può chiedere al Patriarca di rinunciare al proprio ufficio.
– § 4: Se, a seguito della richiesta, il Patriarca non si dimette, il vescovo più anziano per ordinazione episcopale, avente diritto di voto, provvede all’elezione di un nuovo Presidente da parte del Sinodo. Quest’ultimo sottopone la destituzione del Patriarca al voto segreto di almeno due terzi dei membri del Sinodo aventi diritto di voto, nel pieno rispetto del diritto di difesa del Patriarca dinanzi al Sinodo stesso. Il Presidente ne informa quanto prima il Romano Pontefice, al quale spetta l’assenso alla destituzione, che rende vacante la sede patriarcale.
– § 5: Spetta al Sinodo dei Vescovi valutare l’applicazione del canone 62 in relazione al Patriarca destituito.
Significato e portata
Con Mutua Concordia, Papa Leone XIV conferisce piena espressione all’autonomia interna delle Chiese orientali patriarcali (e, per analogia, delle arcivescovili maggiori, ai sensi del can. 152 del CCEO), mantenendo salde le prerogative della Sede Apostolica. Il documento stabilisce una procedura ordinata per casi eccezionali di grave e irreparabile compromissione della comunione, consentendo al Sinodo di chiamare il Patriarca a rispondere delle proprie azioni e, in ultima istanza, di destituirlo dall’ufficio per causa grave.
Il Motu Proprio è entrato in vigore immediatamente dopo la pubblicazione su L’Osservatore Romano, nel secondo anno del pontificato di Leone XIV, e sarà successivamente inserito negli Acta Apostolicae Sedis. La misura rafforza la sinodalità come principio vitale della vita ecclesiale orientale, preservando al contempo l’unità della Chiesa cattolica sotto la guida del Successore di Pietro.




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